Montascale nel condominio - Fabrica Ascensori
Il montascale, funzionale e pieghevole, è sempre più impiegato in condominio per favorire il trasporto delle persone che hanno difficoltà motorie.
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Montascale nel condominio

Montascale nel condominio

Montascale nel condominio: regolamento e ripartizione spese

Montascale: cos’è e come funziona

Il montascale è un impianto adibito al sollevamento delle persone, il quale consente di superare i dislivelli tra più piani andando a seguire il percorso della scala, imponendosi come un prezioso impianto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’apparecchio è provvisto di una poltroncina o di un seggiolino per permettere all’utilizzatore di accomodarsi in piena sicurezza. A differenza dei dispositivi che si muovono in senso verticale, come ad esempio ascensori e miniascensori, i montascale a poltroncina garantiscono un ingombro decisamente minore, fungendo da valido aiuto verso tutti quei soggetti che hanno lievi problemi di deambulazione.

Compatti e pieghevoli, i montascale possono essere installati in qualunque contesto condominiale o familiare, risolvendo concretamente il problema del trasporto delle persone in presenza di gradini e di rampe di scale, laddove siano assenti degli spazi adeguati per installare un tradizionale ascensore. Il montascale e la relativa seduta sono supportati da un binario, il quale viene in genere fissato ai gradini delle rampe. Per azionare il dispositivo è generalmente presente un telecomando, che offre sia la possibilità di mettere in movimento l’impianto una volta che la persona vi si è accomodata, sia di chiamarlo al piano desiderato qualora la macchina si trovasse in un altro livello dell’edificio, ma solo quando è chiusa.

I comandi sono intuitivi: non occorrono che pochi secondi per acquisirne dimestichezza. I montascale sono disponibili in un’ampia serie di modelli, ognuno dei quali possiede le proprie caratteristiche costruttive, variando per dimensioni, per materiali, per tipologia di percorso, per velocità e per tecnologia. Tra le specifiche di maggior interesse c’è la presenza di un pacchetto batteria, che permette di utilizzare il dispositivo anche in assenza di energia elettrica, garantendo un’autonomia media di circa 20 viaggi di andata e ritorno nel caso più favorevole di montascale rettilinei per una rampa sola.

Montascale: può essere installato in un condominio?

Il montascale è uno strumento estremamente versatile. Oltre a presentare tra i propri vantaggi un ingombro minimo, il dispositivo è pieghevole, di conseguenza una volta chiuso passa quasi inosservato, lasciando libera la fruizione delle scale. La sua installazione è possibile in ogni contesto, dalle scale dritte fino a quelle curve, dimostrandosi idoneo persino per i modelli a chiocciola.

Spesso il prodotto è scelto per collegare più livelli di una stessa abitazione privata, migliorando il comfort dei residenti, ma allo stesso tempo si impone come un’opzione altamente richiesta nei contesti condominiali, nei quali può essere montato con facilità. La richiesta di installazione del montascale va posta all’attenzione dell’amministratore del condominio, il quale ha il compito di convocare un’assemblea straordinaria per valutarne l’approvazione. In caso di esito positivo, ovvero dell’approvazione da parte di una maggioranza qualificata, le spese di acquisto e di montaggio saranno a carico del condominio, con ripartizione che avverrà in base alle tabelle millesimali.

Se solo alcuni condomini risultassero favorevoli all’iniziativa, il costo dell’opera andrebbe suddiviso tra di loro e la stessa situazione si verificherebbe qualora fosse soltanto una la persona interessata, la quale avrebbe comunque il diritto di installare il prodotto, accollandosene totalmente il costo. L’utilizzo del dispositivo, nel caso di non approvazione da parte dell’assemblea condominiale, sarebbe limitato alle persone che hanno partecipato al sostenimento dei costi: l’azienda che esegue il lavoro, nella fattispecie, doterebbe i titolari di una chiave per avviare il montascale.

È possibile scegliere tra dispositivi interni o esterni:

  • dal punto di vista delle normative non vi è alcuna differenza poiché si tratta di una soluzione aggiuntiva per consentire l’installazione del prodotto qualora non sia disponibile una scala interna o nel caso in cui gli spazi non permettano di montare un modello da interno.

Per procedere con l’installazione di un montascale non servono particolari permessi: rientrando tra le attività di edilizia libera, è sufficiente presentare presso il Comune una comunicazione di inizio lavori.

Vi sono alcune condizioni in cui non è possibile installare l’impianto. La normativa di riferimento stabilisce che il montascale, così come qualsiasi altra innovazione, non deve alterare la destinazione del bene comune, per cui la sua installazione non può precludere l’utilizzo di aree di utilità da parte di anche un solo condomino. Inoltre, il dispositivo non deve recare pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità dell’edificio, né alterarne il decoro architettonico. Una volta comunicata l’installazione del montascale, gli altri condomini hanno la possibilità di presentare un ricorso, specificando le ragioni per le quali ritengono inadeguata la messa in opera del sistema di sollevamento.

Montascale nel condominio: manutenzione e accorgimenti per persone con mobilità ridotta

Come avviene con tutti gli impianti di sollevamento, anche i montascale vanno sottoposti a una manutenzione periodica, onde mantenere il dispositivo sicuro e perfettamente funzionante. Ogni sei mesi è necessario procedere con una verifica effettuata da parte di un tecnico abilitato, il quale esegue un controllo sulle parti elettriche e meccaniche dell’impianto, oltre a lubrificarne le componenti principali. Con scadenza biennale, invece, deve essere effettuata una vera e propria revisione, la quale deve essere compiuta da un tecnico facente parte di un Organismo Notificato di Certificazione.

Per quanto concerne la suddivisione dei costi di manutenzione, si procede nel rispetto di alcune regole. La somma va ripartita in modo esclusivo tra coloro che si servono dell’impianto e deve essere suddivisa osservando il seguente sistema: il 50% del costo si divide in base ai millesimi posseduti da ogni persona che ha accesso al montascale; l’altro 50% si ripartisce a seconda dell’altezza del piano, gravando maggiormente su coloro che risiedono ai livelli superiori.

Il montascale a poltroncina è realizzato proprio per aiutare le persone con mobilità ridotta e gli anziani. Il dispositivo, però, viene incontro alle necessità di coloro che sono ancora autosufficienti, rappresentando un aiuto per lo spostamento tra più livelli della costruzione. Non si tratta di un sistema di sollevamento pensato per coloro che utilizzano la carrozzina. In questi casi le soluzioni più idonee sono rappresentate dalle tradizionali piattaforme elevatrici come gli ascensori, che mettono in comunicazione più livelli in senso verticale, oppure dal servoscala, il quale è provvisto di una pedana anziché della poltroncina, all’interno della quale può trovare posto una persona sulla sedia a ruote oppure, in taluni casi, un soggetto che deambula con il supporto di un carrello.

Montascale condominio: riferimenti normativi e agevolazioni fiscali

Attualmente in Italia sono in vigore delle detrazioni fiscali a favore delle persone affette da difficoltà motorie, al fine di ridurre i costi relativi all’installazione di dispositivi per colmare la distanza verticale tra più livelli. Nel 1989, tramite la Legge 13/1989, fu concessa agli aventi diritto una detrazione fiscale IRPEF del 19% circa l’acquisto degli ausili che occorrono per deambulare, includendo nella lista i montascale e le piattaforme elevatrici in generale.

La legge 13/89 prevede un contributo in base alla spesa che viene sostenuta. L’entità del contributo prevista viene determinata sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente comprovate, secondo il seguente schema:

  • 100% per la fascia di costo fino a 2.582,28 euro;
  • 25% per la fascia di spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro;
  • 5% per la fascia di spesa oltre 12.911,42 euro.

Tale erogazione avviene a seguito dell’esecuzione dell’opera. Presupposto fondamentale affinché la liquidazione del contributo avvenga è la documentazione che il richiedente deve presentare per certificare l’esecuzione e la conclusione dei lavori.

Più importante è l’istituzione del Bonus Barriere Architettoniche, inserito nella Legge di Bilancio 2022 e ad oggi confermato fino al 31 dicembre 2022 : in questo caso la detrazione raggiunge il 75% e può essere richiesta come detrazione IRPEF, come sconto in fattura oppure attraverso il sistema della cessione del credito. Il bonus è fruibile da chiunque: non è necessario, infatti, avere problemi di disabilità motorie per averne accesso. I limiti di spesa variano a seconda della tipologia di edificio: i fabbricati singoli e le unità indipendenti situate in edifici plurifamiliari hanno un tetto massimo fissato a 50.000 euro; le unità abitative facenti parte di contesti che vanno da due a otto unità hanno un limite di 40.000 euro per ogni singolo appartamento; le unità abitative situate in edifici che comprendono oltre otto unità hanno un tetto di 30.000 euro per ciascuna abitazione.

Le agevolazioni fiscali sono soggette ad approvazione da parte degli enti preposti: per usufruirne è necessario, inoltre, effettuare gli eventuali pagamenti mediante un bonifico parlante.

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