Ascensori per disabili - Fabrica Ascensori
Leggi la guida sulle norme di riferimento e i requisiti relativi all'installazione di un ascensore per disabili e le soluzioni alternative.
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Ascensori per disabili

Ascensori per disabili

Ascensori per disabili: tutto quello che c’è da sapere

Ascensori per disabili: uno strumento indispensabile per superare dislivelli

Le barriere architettoniche, come le rampe di scale e i gradini, costituiscono una grande difficoltà per i soggetti con disabilità e le persone anziane. Se nei palazzi di recente costruzione con oltre tre piani fuori terra è obbligatoria la presenza di un ascensore, nei contesti più datati e nelle strutture di dimensioni ridotte tale strumento è spesso assente. Esiste, comunque, una lunga serie di soluzioni per risolvere con successo la problematica. Lo Stato italiano, per assecondare le esigenze di chi ha problemi di mobilità, ha introdotto delle specifiche leggi, con le quali è possibile ottenere delle importanti agevolazioni fiscali nel caso in cui si intenda installare un ascensore o un impianto idoneo per collegare più livelli della stessa costruzione.

Quando è possibile installare l’ascensore?

Per installare un ascensore in ambito condominiale, è necessario rispettare determinate normative, che riguardano sia gli spazi di cui disporre, sia la tutela verso le aree comuni della costruzione. La legge di riferimento nel territorio italiano è il Decreto n. 236 del 1989, il quale differenzia gli edifici pubblici da quelli di uso residenziale, nonché quelli di nuova costruzione da quelli già edificati.

In tutti i casi bisogna provvedere a creare due extracorsa, uno superiore e uno inferiore, i quali devono avere rispettivamente un’altezza di 3,5 e di 1,5 metri circa. La cabina dei nuovi edifici residenziali deve essere profonda almeno 130 centimetri e larga almeno 95 centimetri, mentre il vano interno non può essere inferiore ai 150 centimetri di larghezza e ai 170 centimetri di profondità, in funzione anche della disposizione degli accessi di piano.

Per quanto concerne le nuove edificazioni adibite al pubblico utilizzo, la cabina deve essere profonda non meno di 140 centimetri e larga non meno di 110 centimetri.

Dal punto di vista delle strutture di vecchia costruzione, non si fa distinzione tra fabbricati residenziali o pubblici: in tutte e due le tipologie è obbligatorio installare una cabina di almeno 120 centimetri di profondità e di 80 centimetri di larghezza, con piattaforma che deve rispettare un minimo di 140 centimetri di larghezza e di 160 centimetri di profondità. La ragione per la quale sono state introdotte tali misure è rappresentata principalmente dalla garanzia di poter entrare comodamente nella cabina su di una sedia a rotelle e con accompagnatore al seguito.

Requisiti di una cabina ascensore per persone con disabilità motorie

Le porte dell’ascensore devono essere ad apertura automatica, con tempo di attesa di almeno otto secondi prima di procedere con le operazioni di chiusura, che devono impiegare un minimo di quattro secondi. Se per i palazzi di nuova costruzione è d’obbligo la presenza di un’anta scorrevole, per quelli da adeguare è sufficiente utilizzare delle ante incernierate, purché l’apertura e la chiusura siano automatizzate. Inoltre, la bottoniera deve essere collocata a un’altezza compresa tra i 110 e i 140 centimetri dal pavimento, così da essere utilizzabile senza difficoltà da coloro che siedono su una sedia a rotelle, e deve recare le scritte in Braille, al fine di risultare leggibile ai non vedenti. È tassativo che sia installato un sistema di illuminazione con autonomia di almeno tre ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, e che siano presenti degli strumenti di segnalazione sonora e di comunicazione con l’esterno, fondamentali per chiedere assistenza qualora si verifichi un guasto tecnico o che ci si trovi di fronte a un’emergenza.

Cosa succede se il condominio non approva l’installazione?

Coloro che vivono in un condominio devono chiedere, innanzitutto, la delibera da parte dell’assemblea, la quale va convocata nel rispetto dei tempi da parte dell’amministratore. In caso di approvazione, la spesa inerente all’acquisto dell’ascensore e al sostenimento delle opere di realizzazione verrebbe ripartita tra i soggetti, in genere,  secondo due principi, ovvero i millesimi posseduti e il piano in cui il proprietario risiede: per i condomini che vivono ai piani superiori la ripartizione dei costi è maggiore.

Qualora la proposta non ottenga il via libera, la parte o le parti che hanno effettuato la richiesta possono procedere in modo privato, sostenendo interamente a proprio carico le spese da affrontare. Oltre che all’approvazione dell’assemblea e al rispetto delle misure, bisogna fare attenzione a degli ulteriori parametri: l’ascensore non deve limitare la disponibilità di aree comuni – come, ad esempio, il cortile – nemmeno a un solo condomino, inoltre non deve ridurre la luce né la visuale. Verificati tutti i requisiti del caso, si passa alla fase successiva, in cui va presentata la SCIA presso gli uffici comunali. La pratica deve essere redatta da un tecnico abilitato. Non trattandosi di una edificazione vera e propria ma di un volume tecnico, per installare l’ascensore non va richiesto il permesso di costruire. In ambito unifamiliare si passa direttamente alla presentazione della SCIA.

Quali sono le alternative in caso di spazi non sufficienti?

In assenza dei requisiti stabiliti dalla legge, le alternative non mancano per venire incontro alle necessità delle persone con disabilità motorie in materia di superamento dei dislivelli. Sono presenti sul mercato, infatti, dei dispositivi estremamente funzionali che permettono di collegare più livelli dello stesso palazzo. Uno dei più diffusi è il miniascensore, la cui sostanziale differenza con un ascensore standard è rappresentata dalle dimensioni e dagli ingombri.

Il miniascensore è una piattaforma elevatrice con movimento verticale, la quale è dotata di tutte le specifiche tecniche di un ascensore comune, ma che non necessita di opere strutturali consistenti e che non deve rispettare le misure imposte dalla legge, anche per quanto concerne gli extracorsa, che di sovente costituiscono un problema considerevole nelle costruzioni di vecchia data. I costi, di conseguenza, sono inferiori, così come è ridotto il consumo di energia elettrica. Inoltre, è possibile richiedere una vasta gamma di finiture, come ad esempio le pareti in vetro, che donano all’immobile un piacevole effetto visivo.

Il miniascensore, di contro, non si adatta ai palazzi di grandi dimensioni, risultando idoneo per collegare un massimo di tre o quattro piani. Le velocità sono più basse, inoltre capienza e portata sono inferiori: nei modelli destinati ai disabili, comunque, trovano sempre posto una persona in sedia a rotelle e un accompagnatore. I servoscala e i montascale sono dei dispositivi che seguono il percorso delle scale, in cui è possibile agganciare una carrozzina nell’apposita pedana nel caso dei servoscala, oppure salire a bordo della poltroncina nel caso dei montascale. Questi ultimi risultano particolarmente utili per le persone che soffrono di piccole difficoltà motorie. Miniascensori, servoscala e montascale riscuotono un grande successo negli ambienti unifamiliari suddivisi in più livelli. Visti i tanti vantaggi che concedono, tra cui i costi più sostenibili, il minor consumo elettrico e la possibilità di installazione in spazi esigui, gli impianti in questione si impongono come una soluzione perfetta per i disabili e per gli anziani.

Esistono delle agevolazioni fiscali per i disabili?

A partire dal 1989 sono previste delle specifiche detrazioni fiscali per tutti i soggetti affetti da disabilità. La Legge 13/1989 ha concesso ai portatori di handicap una detrazione fiscale IRPEF pari al 19% per l’acquisto di tutti i mezzi occorrenti per una deambulazione autonoma. La norma, oltre a carrozzine e stampelle, include le piattaforme elevatrici di ogni tipologia, con limite di detrazione fissato a 96.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale per i disabili, ossia il Bonus Barriere Architettoniche, che riserva agli aventi diritto la possibilità di beneficiare di una detrazione del 75%, la quale può essere ottenuta come detrazione IRPEF, come cessione del credito o come sconto in fattura.

Infine, il Superbonus 110% permette di installare un ascensore usufruendo di un’importante agevolazione fiscale, purché la messa in opera avvenga congiuntamente alla realizzazione di un intervento trainante relativo al risparmio energetico, con cui l’immobile guadagni almeno due classi nell’attestato di certificazione energetica oppure raggiunga la classe di merito più alta in assoluto. Anche in questo caso il bonus può essere ottenuto con la detrazione IRPEF, in cui si va a beneficiare di un ulteriore 10%, oppure con la cessione del credito o con lo sconto in fattura. Per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche e del Superbonus 110% è tassativo che il pagamento alla ditta venga effettuato con un bonifico parlante. I limiti di spesa previsti sono variabili: fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; fino a 40.000 euro per le abitazioni appartenenti a immobili composti da almeno otto unità; fino a 30.000 euro per le abitazioni inserite in contesti che comprendono più di otto unità.

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