Dimensioni ascensore - Fabrica Ascensori
Leggi la nostra panoramica sulle misure imposte dalla legge per installare un ascensore e sulle alternative in assenza dei requisiti!
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Dimensioni ascensore

Dimensioni ascensore

Dimensioni ascensore: misure minime e normativa

Ascensore: un utile dispositivo regolamentato dalla normativa vigente

L’ascensore rappresenta un dispositivo fondamentale in ogni contesto abitativo suddiviso su più livelli, in quanto consente di coprire la distanza verticale tra i piani. La sua installazione, obbligatoria per determinati nuovi edifici, è attuabile anche in un momento successivo alla costruzione del fabbricato, purché avvenga nel pieno rispetto degli standard previsti dalla legge. La normativa, oltre alle dimensioni, impone l’osservanza di ulteriori specifiche, come l’altezza della bottoniera, per un comodo accesso ai disabili, e il tempo relativo all’apertura e alla chiusura delle porte.

Quali sono le dimensioni da rispettare?

In ambito italiano è il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989 n. 236 a regolare i parametri che deve possedere un ascensore e gli spazi che occorrono per procedere con la sua messa in opera. Sono presenti, comunque, alcune eccezioni territoriali, quindi è bene consultare la normativa in base alla Regione in cui si intende installare l’ascensore. Per quanto concerne le dimensioni, vi sono delle sostanziali differenze a seconda che si tratti di edifici preesistenti o di nuove edificazioni o che il fabbricato sia di tipo residenziale o no.

Dal punto di vista delle nuove costruzioni residenziali, l’ascensore deve basarsi su una cabina che misuri almeno 130 centimetri in profondità e 95 centimetri in larghezza, con un vano interno netto di 150×170 centimetri (larghezza per profondità). Devono essere create una fossa inferiore di almeno 150 centimetri, e una parte superiore, la cosiddetta testata, che dev’essere almeno di 350 centimetri. La capienza e la portata devono essere, rispettivamente, di almeno sei persone e 480 chilogrammi. I nuovi edifici destinati all’uso pubblico, tra cui uffici, ospedali e scuole, devono possedere un vano interno di 160×180 centimetri (larghezza per profondità), una cabina di 110×140 centimetri, una fossa inferiore di 150 centimetri e una parte superiore di 350 centimetri.

Nel caso in cui si vogliano adeguare delle strutture preesistenti, è stabilito che la cabina non possa essere inferiore ai 120 centimetri di profondità e agli 80 centimetri di larghezza, mentre il vano interno netto deve rispettare i 140×160 centimetri. Gli extracorsa, sia quello inferiore sia quello superiore, devono essere, come negli altri casi, di 1,5 e di 3,5 metri, a prescindere dal tipo di costruzione. La capienza non può essere inferiore alle quattro persone e la portata minima è fissata in 350 chilogrammi.

Quali sono gli altri parametri da rispettare?

Le porte devono essere automatizzate e devono rimanere aperte per almeno otto secondi: un arco temporale che corrisponde al tempo medio stimato per l’accesso da parte di coloro che hanno difficoltà di deambulazione. La chiusura delle porte invece, deve avvenire in almeno quattro secondi. Nelle nuove strutture è necessario che sia presente un portellone a scorrimento automatico, mentre nelle costruzioni che necessitano di un adeguamento sono sufficienti delle porte ad anta incernierata.

L’impianto deve prevedere una bottoniera nel vano e una bottoniera per ciascun piano del palazzo: è obbligatorio che l’altezza dei comandi sia posizionata tra gli 80 e i 110 centimetri da terra e che tutti i pulsanti riportino le scritte in Braille, al fine di fornire supporto agli utenti non vedenti. Nella cabina vanno devono essere installati dei pulsanti d’emergenza per potersi rivolgere ai soccorsi, e dei sistemi di comunicazione con l’esterno. Inoltre, deve essere predisposto l’allaccio di un impianto di illuminazione con un’autonomia che non sia inferiore alle tre ore qualora ci si dovesse imbattere in un blackout.

Gli ascensori possono essere installati in condomini preesistenti?

Gli ascensori e le piattaforme elevatrici di ogni categoria possono essere installati in qualunque costruzione, sia residenziale che non residenziale. Se negli immobili di nuova edificazione composti da almeno tre livelli in elevazione dal piano terra, la presenza degli ascensori è obbligatoria. Per tutti gli altri edifici sarà invece facoltativa, e l’installazione potrà avvenire in un momento successivo, a patto di rispettare la normativa concernente le dimensioni.

Per ottenere l’autorizzazione all’installazione, deve essere presentata una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per mezzo di un tecnico abilitato, il quale si occuperà di allegare la richiesta insieme alla pratica strutturale. Se l’installazione va eseguita in un condominio, prima di procedere con la SCIA vige l’obbligo di ottenere la delibera da parte dell’assemblea condominiale, per la quale bisogna raggiungere un determinato quorum di adesioni. La mancata approvazione comporterebbe un effetto di natura economica: i lavori possono essere compiuti anche se è una sola persona a richiederli, a patto che provveda a proprie spese al pagamento delle spese previste per l’impiego dei materiali e dei lavori.

In caso di approvazione da parte dei condomini, invece, la spesa verrebbe ripartita tra i condomini sulla base delle quote condominiali possedute da ciascun proprietario degli appartamenti. In condominio, oltre a dovere rispettare le norme riguardanti le dimensioni, devono essere osservate ulteriori regole: l’ascensore non deve limitare la possibilità di sfruttare le aree interne del palazzo ai condomini e non deve ridurre il rapporto illuminate.

Cosa succede se le aree a disposizione non sono sufficienti?

Se i locali non sono provvisti degli spazi minimi indicati dalla normativa, la realizzazione dell’ascensore non è ammessa, indipendentemente dalla sua destinazione. Vi sono, comunque, delle soluzioni alternative ed efficienti per ovviare al problema e per soddisfare le necessità degli anziani e dei portatori di handicap. L’ascensore tradizionale, infatti, non è l’unico sistema per ovviare al problema del dislivello tra i piani. Vi sono altri impianti di sollevamento che grazie alle loro caratteristiche, come le dimensioni ridotte, per esempio, che consentono di evitare l’utilizzo delle scale.

Uno dei dispositivi di maggior successo è il miniascensore, realizzabile anche per favorire i disabili e le persone con mobilità ridotta, il quale può essere installato in vani con larghezza di 70 centimetri. Inoltre, risultano quasi assenti le aree destinate alla testata e alla fossa, così da beneficiare di maggiori possibilità di successo qualora non vi siano spazi adeguati a immettere un ascensore tradizionale. I miniascensori, per di più, evitano o riducono fortemente le opere relative alla muratura e limitano in modo notevole il consumo energetico. Di contro, un miniascensore non è adatto a superare dislivelli superiori ai quattro piani, ha una velocità inferiore e può ospitare in cabina un massimo di due o di tre persone, non confacendosi a quei contesti in cui c’è un elevato transito di persone.

Un’altra opzione è costituita dall’ascensore esterno, il quale permette sia di rispondere perfettamente all’esigenza di spostarsi tra più piani dell’immobile, sia di incrementare il valore della costruzione, specie se scelto con pareti in vetro, fattore che potrebbe contribuire al miglioramento dell’estetica del palazzo. Vi sono, poi, le piattaforme elevatrici, ottime per mettere in comunicazione pochi piani e per il trasporto delle merci. Trovano sempre più impiego anche i servoscala, realizzati fondamentalmente per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questi offrono la possibilità di agganciare alle scale una guida munita di pedana, la quale può ospitare comodamente una sedia a rotelle.

Un modello leggermente diverso è il montascale, che al posto della pedana presenta una poltroncina. Sia il servoscala che il montascale possono essere montati su qualunque tipo di scala, anche su quelle curve e sui modelli a chiocciola, garantendo in ogni caso comodità e sicurezza.

Quali sono le agevolazioni fiscali previste?

Le prime detrazioni fiscali per agevolare le persone affette da disabilità motorie sono state introdotte con la Legge 13/1989, dedicata al superamento delle barriere architettoniche, con la quale gli aventi diritto possono ottenere una detrazione IRPEF del 19% sulle spese effettuate per acquistare i dispositivi necessari per muoversi autonomamente. Tra tali dispositivi rientrano gli elevatori, tra cui gli ascensori, i montascale e i montacarichi per disabili.

La Legge di Bilancio 2022 ha dato vita al Bonus Barriere Architettoniche, con il quale la detrazione IRPEF raggiunge il 75% e comprende tra gli interventi effettuabili la messa in opera degli ascensori. Nel 2012 è stato approvato il bonus del 50% dedicato alle ristrutturazioni edilizie, che può essere richiesto per gli interventi di ordinaria e di straordinaria manutenzione sulle parti comuni di un immobile e per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle unità abitative di altra tipologia, dagli appartamenti ai villini.

L’agevolazione più importante è rappresentata dal Superbonus 110%, il quale è potrebbe essere un po’ più complicato da ottenere, poiché la sua erogazione è subordinata alla presenza di un intervento trainante tra quelli stabiliti dalla legge, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione di un vecchio dispositivo di climatizzazione invernale con uno di nuova generazione. L’ultimo bonus in questione  può essere applicato alla maggior parte delle costruzioni esistenti, escluse le abitazioni di lusso.

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